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CCIAA PN-UD – Mediazione civile e commerciale, l’alternativa che aiuta l’accordo tra le parti

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Le procedure alternative alla giustizia ordinaria hanno sempre più rilievo nelle politiche dell’Unione Europea e nazionali. Lo stesso Pnrr indica tra le priorità un potenziamento degli strumenti alternativi al processo. Con l’acronimo Adr (Alternative Dispute Resolution) si fa riferimento principalmente alla mediazione civile e commerciale, e alla conciliazione, all’arbitrato e alla negoziazione assistita. La mediazione, in particolare, è strumento principe, e la Camera di Commercio Pn-Ud ne gestisce le procedure in quanto Organismo di mediazione iscritto nell’apposito elenco del Ministero di Giustizia. La mediazione civile e commerciale consente di risolvere le controversie su diritti disponibili in modo semplice ed efficace, con l’intervento di un mediatore che facilità l’accordo tra le parti.
Proprio su questo importante istituto l’ente camerale ha organizzato un approfondimento, questo pomeriggio (mercoledì 9), nella Sala Valduga, con l’obiettivo di presentare a imprese, professionisti e cittadini vantaggi e prospettive di queste utili forme di giustizia alternativa. Il workshop ha visto gli interventi dell’avvocato Carlo Strada, presidente del Consiglio direttivo della Camera arbitrale della Cciaa, del direttore di Confapi Fvg e consigliere camerale Lucia Cristina Piu, dell’avvocato Giovanni Ortis e della commercialista Michela Colin – che hanno approfondito il ruolo delle rispettive professioni nella procedura di mediazione – e della responsabile del servizio “Conciliazione e arbitrato” della Camera di commercio Rosa Mossenta. A moderare l’incontro Stefano Azzali, direttore della Camera Arbitrale di Milano.
Il tentativo di mediazione, come è stato spiegato, è obbligatorio, prima di rivolgersi al giudice, per controversie su diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio.  C’è poi anche una mediazione delegata, quando il giudice, nel corso del giudizio, ordina alle parti di svolgere un tentativo, e ancora volontaria o per clausola contrattuale, prevista su iniziativa delle parti quando un contratto lo prevede (con la clausola di mediazione).
Il procedimento di mediazione in Cciaa è semplice. Basta compilare il modulo sul sito pnud.camcom.it e inviarlo a mediazione@pec.pnud.camcom.it oppure inviare la domanda telematica dal portale Conciliacamere. L’ufficio poi nomina il mediatore e fissa la data cui verrà invitata a partecipare la controparte. La mancata presentazione senza giustificato motivo potrà essere valutata dal giudice nell’eventuale successivo giudizio e può comportare anche una sanzione. La volontà di non proseguire dopo il primo incontro o il mancato accordo sono aspetti considerati invece “fisiologici”.
I vantaggi della mediazione sono molteplici. Innanzitutto l’autonomia e la volontarietà, anche perché le decisioni sono frutto di valutazione di opportunità dei protagonisti e non di imposizione. È inoltre informale: è preferita la trattazione orale e, col consenso dalle parti, gli incontri, si possono svolgere anche online (con Google Meet), con risparmio di spese e tempo. La semplicità del procedimento consente poi di ridurre la durata. Quella media di un giudizio civile (dati Ministero Giustizia) nel 2020 è stata di 419 giorni, mentre la media delle mediazioni 2020 concluse dall’Organismo Pn-Ud  è di 183. Contrariamente alle cause civili, le parti possono discutere anche aspetti che nella domanda non erano considerati e inoltre, poiché la il tutto è proiettato verso l’accordo e non alza il livello di conflittualità, è più probabile che le parti possano poi continuare nei loro rapporti sia pure con un nuovo assetto. Atti e documenti di mediazione sono esenti da bollo. Per l’imposta di registro, il verbale di accordo è esente entro il valore di 50 mila euro, altrimenti è dovuta per la parte eccedente. Alle parti che corrispondono l’indennità prevista del servizio di mediazione può essere è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato, fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso, il credito d’imposta è ridotto della metà.
Infine: l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, qualora gli stessi ne certifichino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi, l’accordo allegato al verbale diventa titolo esecutivo se omologato, su istanza di parte, dal Presidente del Tribunale.